IL GIUDICE DI PACE

    Letti ed esaminati gli atti;
    Visti  gli  artt. 11 comma secondo e 20 comma secondo del decreto
legislativo 28 febbraio 2000 n. 274;
    Art.   111   comma  secondo  e  terzo  della  Costituzione  della
Repubblica Italiana;
    Ritenuto che la questione di legittimita' sollevata dal difensore
dell'imputato  -  avuto  riguardo  alla  doppia  veste  assunta dalla
polizia  giudiziaria in ordine all'attivita' di cui all'art. 11 comma
secondo  decreto  legislativo  n. 274  e  all'art. 20  comma secondo,
stessa  legge  -  appare  fondata anche con riferimento all'art. 197,
lett. d), c.p.p.;
    Rilevato  che  l'eccezione  di  nullita' dell'atto di citazione a
giudizio  puo'  ritenersi  assorbita  dalla  sollevata  questione  di
legittimita' costituzionale;
    Rilevato,  infine,  che  ai  sensi  dell'art. 80  della legge sul
patrocinio a spese dello Stato, l'istanza non puo' essere accolta non
figurando il difensore nell'apposito elenco del consiglio dell'ordine
degli avvocati del foro di Marsala;